La Mediateca è l’unica sede depositaria della copia d’obbligo dei documenti audiovisivi, di interesse storico e culturale, prodotti nella regione.
La copia d’obbligo si riferisce alle seguenti tipologie di documenti, indicate dall’art. 14, comma 2 e dall’art. 26, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006 n. 252:
- documenti sonori e video anche su supporto informatico;
- film (spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, iscritto al pubblico registro cinematografico).
Le case di produzione e gli autori marchigiani che realizzano nuove opere audiovisive, sono tenuti a consegnare una copia alla Mediateca per il deposito legale, prendendo contatto con il personale.
I soggetti che rientrano in questo obbligo sono:
- l’editore o comunque il responsabile della pubblicazione;
- il tipografo qualora manchi l’editore;
- il produttore o il distributore di opere filmiche e di documenti diversi dai libri.
Per motivi organizzativi legati alla precedente prassi del deposito legale, l’editore può delegare il tipografo, pur mantenendo la responsabilità dell’adempimento.